Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

a cura di paolo

Tabella tassi interesse sulle sanzioni ridotte per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali. Dal 2024 scendono al 2,5% con il tasso legale . Quando si applica

 

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Come noto, la novità ha riflessi:

  •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
  •  sui rapporti creditori/debitori;
  •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
  •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
  •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

Riduzione sanzioni INPS quando si applica

Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

  •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;

  •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;

  •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

  • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.

  • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

 

Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

 5%

 16.12.1990 - 31.12.1996

10%

 01.01.1997 - 31.12.1998

5%

01.01.1999 - 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 - 31.12.2001

 3,5 %

01.01.2002 - 31.12.2003

3 %

 01.01.2004 - 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009

 3 %

 01.01.2010 - 31.12.2010

1 %

01.01.2011 - 31.12.2011

 1,5 %

01.01.2012 - 31.12.2013

2,5 %

01.01.2014 - 31.12.2014

1 %

01.01.2015 - 31.12.2015

0,5 %

01.01.2016 - 31.12.2016

0,2 %

01.01.2017 - 31.12.2017

0,1 %

01.01.2018 - 31.12.2018

 0,3%

01.01.2019 - 31.12.2019

0,8%

01.01.2020 - 31.12.2020

0,05%

01.01.2021 - 31.12.2021

0,01%

01.01.2022 - 31.12.2022

1,25%

01.01.2023 - 31.12.2023

5%

 01.01.2024 -

2,5%

 

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