Certificato di esenzione dal green pass: a chi spetta

a cura di paolo

Il Ministero della salute proroga al 30 novembre i certificati di esenzione dalla certificazione verde covid 19. Vediamo a chi spetta la proroga

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio secondo le regole stabilite dal Decreto legge n 172 del 26 novembre 2021 (leggi anche Decreto Super green pass: obbligo terza dose e nuovi obblighi dal 6.12 al 15.01) anche in zona bianca per accedere a

  • spettacoli, 
  • eventi sportivi, 
  • ristorazione al chiuso, 
  • feste e discoteche, 
  • cerimonie pubbliche

si dovrà avere il green pass rafforzato, cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione.

Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova Certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

Da mercoledì 15 dicembre la durata del super green pass per vaccinati si riduce da 12 a 9 mesi.

SCARICA QUI LA TABELLA del Governo con il riepilogo di tutto ciò che si può fare dal 6 dicembre in base al colore di zona della propria regione/provincia riguardo a:

  • spostamenti
  • lavoro
  • attività economiche e ricreative

Soggetti esenti dall'obbligo di green pass

Quali categorie di persone sono esenti dall'obbligo di Certificazione verde COVID-19 per accedere ad attività e servizi per i quali è previsto il green pass?

Non è richiesta la Certificazione verde COVID-19 alle seguenti categorie di persone:

  • bambini sotto i 12 anni;
  • soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Si precisa che fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021-pdf), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 dicembre 2021. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 - pdf
  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (Decreto legge 6 agosto 2021 n.111 il termine è stato prorogato con Decreto legge 21 ottobre 2021 n.146: apre una nuova finestra).

Attenzione va prestata al fatto che qualora le proprio condizioni di salute non permettano di vaccinarsi si può utilizzare il certificato di esenzione.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione

Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 31 dicembre 2021 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 novembre 2021-pdf: apre una nuova finestra) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf

Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 dicembre 2021. 

La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la motivazione clinica dell’esenzione.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: 

  • usare le mascherine, 
  • distanziarsi dalle persone non conviventi,
  • lavare le mani, 
  • evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, 
  • rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione: chi la rilascia

Ricordiamo che le certificazioni di esenzione possono essere rilasciate direttamente:

  • dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali 
  • dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale

Le certificazioni dovranno contenere: 

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105; 
  • la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 
  • Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore

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